Invio di email promozionali senza il consenso del destinatario

DiTommaso Valleri

Invio di email promozionali senza il consenso del destinatario

Non passa giorno che qualche nostro associato lamenti di ricevere, sulla propria casella di posta elettronica, email promozionali.

Incrociando i dati in nostro possesso si desume con facilità che tali indirizzi – quando non esplicitamente forniti – sono stati recuperati da internet, in particolare dai siti web delle associazioni di categoria che pubblicano on line il registro dei propri iscritti, ma anche dai social network come Linkedin o Facebook.

Ignoranza o spam vero e proprio?

Quando ciò non accade per manifesta malafede (spam), siamo di fronte a una scarsa, scarsissima conoscenza del Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli innumerevoli chiarimenti dati in questi anni dal Garante della privacy (ignoranza).

Scriviamolo a lettere cubitali:

Il fatto che un indirizzo di posta elettronica sia pubblicato in chiaro su un sito web, non autorizza nessuno a utilizzarlo per finalità promozionali (pubblicità di un servizio o di un prodotto). Chi adotta questa pratica sta commettendo un illecito.

Il Garante ha infatti scelto il così detto modello Opt-in, proibendo l’utilizzo del così detto modello Opt-out. In estrema sintesi (chi è interessato troverà alla fine dell’articolo un testo di approfondimento) il modello Opt-in prevede che il mittente abbia acquisito l’esplicito consenso da parte del destinatario prima di procedere a qualsivoglia invio.

Quali sono le fonti normative in nostro possesso?

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. In particolare l’articolo 130 del Codice.

Garante della privacy, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013.

Garante della privacy, Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie del 29 maggio 2003.

A queste si devono aggiungere i numerosi provvedimenti adottati dal Garante nei confronti di coloro che adottano questa pratica (scorretta).

In particolare il Garante della Privacy, con 3 provvedimenti del 19 febbraio e 2 del 26 febbraio 2009, ha confermato che è sempre necessaria la preventiva acquisizione del consenso da parte dei destinatari prima di poter inviare qualsiasi tipo di comunicazione (promozionale) via email. Tali provvedimenti sono stati pubblicati nella newsletter n. 322 del 5 maggio 2009.

Così il Garante, già nel 2009:

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari.

Molti obiettano che, in occasione del primo invio, sia possibile trasmettere l’informativa (al trattamento dei dati personali) e la relativa modalità di acquisizione del consenso.

Anche questo è falso!

Ed è sempre il Garante a ricordarcelo: nei provvedimenti sopra riportati viene infatti specificato che non è possibile inviare l’informativa e la richiesta di consenso contestualmente al primo invio.

A questo punto l’aspirante spammer professionista, messo alle strette, tenta di giocarsi l’ultima carta a sua disposizione, obiettando che è sufficiente inserire, al termine della comunicazione (email), un link per annullare l’iscrizione al servizio (newsletter o altro).

Anche questo è falso!

La possibilità di disiscriversi da un servizio vale solo per coloro che a tale servizio si sono iscritti… non certo per coloro che a tale servizio non si sono mai iscritti!

Ecco, ora che sapete come stanno le cose, oltre a cestinare le email indesiderate, potete anche valutare serenamente di segnalare al Garante gli scocciatori di professione…

 

Per approfondire

Garante della privacy, Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l’invio di comunicazioni elettroniche, 29 maggio 2003

Alessandro Binello, Opt-in e Opt-out: un po’ di chiarezza, 3 gennaio 2006

Garante della privacy, Newsletter n. 294, 30 agosto 2007

Garante della privacy, Newsletter n. 322, 5 maggio 2009

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Tommaso Valleri

Direttore generale a AssoCounseling
Counselor professionista, trainer e supervisore, da sempre impegnato in politica professionale. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale di AssoCounseling, dopo averla co-fondata e dopo esserne stato il Segretario Generale per 12 anni. È inoltre membro del Consiglio direttivo della International Association for Counselling (IAC).

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