Garante privacy: illecite le email promozionali senza consenso

DiTommaso Valleri

Garante privacy: illecite le email promozionali senza consenso

È lecito ricevere pubblicità senza aver preventivamente prestato il proprio consenso solo perché il proprio nominativo risulta essere pubblicato su un sito web o un registro di un’associazione professionale?

AssoCounseling ancora oggi riceve da parte degli associati richieste in merito alla liceità dell’invio di comunicazioni promozionali (telefoniche ed elettroniche) da soggetti ai quali non ha mai prestato il consenso.

Spesso infatti si scandaglia la rete alla ricerca di contatti ai quali inviare pubblicità: social network, siti web personali, elenchi e repertori, etc.
Già in passato abbiamo trattato l’argomento e, dalla prima volta, la giurisprudenza si è ulteriormente consolidata.

La sintesi è: il fatto che un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono sia pubblicato in chiaro su un qualunque sito web, non autorizza nessuno a utilizzarlo per finalità promozionali (pubblicità di un servizio o di un prodotto) in assenza di un consenso preventivo. Chi adotta questa pratica sta commettendo un illecito.

Ma quali sono le due obiezioni più comuni generalmente adottate da chi utilizza questa pratica?

 

1) Siccome sono stati trovati in rete, i dati sono pubblici e quindi liberamente utilizzabili

Il fatto che un particolare dato (un email o un telefono, ad esempio) sia pubblico ovvero conoscibile da chiunque, non rende automaticamente quel dato liberamente utilizzabile per finalità promozionali.

Con riguardo all’utilizzo di fonti pubbliche per raccogliere dati destinati all’attività promozionale, il Garante si è più volte espresso. Come chiarito con le Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013:

Senza il consenso […] non è possibile inviare comunicazioni promozionali […] neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque.

Tutto ruota infatti intorno al fatto che il Garante ha scelto di perseguire il così detto modello “modello opt-in” che, in estrema sintesi (chi vuole approfondire troverà fonti e link alla fine di questa breve nota), prevede che il mittente abbia acquisito l’esplicito consenso da parte del destinatario prima di procedere a qualsivoglia invio.

 

2) Al termine della comunicazione promozionale viene inserito un link per non ricevere più comunicazioni simili e questo rende automaticamente lecito l’invio

Tale pratica non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio della comunicazione a essere illecito. Lo ha ribadito il Garante ancora una volta con la newsletter del 28 giugno 2023.

 

Per approfondire

Garante della privacy, Illecite le email pubblicitarie senza consenso, 28 giugno 2023 (pubblicato all’interno della newsletter n. 505 del 28 giugno 2023)

Garante della privacy, Provvedimento n. 9899880 del 17 maggio 2023 (con cui è stata comminata una sanzione di 10.000,00 euro a una società che contattava per fini promozionali potenziali clienti il cui nominativo era stato reperito su elenchi pubblici)

Tommaso Valleri, Invio di email promozionali senza il consenso del destinatario, 21 febbraio 2018

Garante della privacy, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013)

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Tommaso Valleri

Direttore generale a AssoCounseling
Counselor professionista, trainer e supervisore, da sempre impegnato in politica professionale. Attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale di AssoCounseling, dopo averla co-fondata e dopo esserne stato il Segretario Generale per 12 anni. È inoltre membro del Consiglio direttivo della International Association for Counselling (IAC).

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