Il counseling in Italia è legittimo secondo la Legge 4/2013?

DiRolando Ciofi

Il counseling in Italia è legittimo secondo la Legge 4/2013?

A seguito dell’Ordinanza n. 7362/2025 depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 19 marzo 2025, pare essersi riaperto nella comunità il dibattito attorno al Counseling. L’Ordinanza è soprattutto rilevante per altri motivi, come illustrato in un mio articolo recente, ovvero perché rappresenta l’importante affermazione del principio secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero scientifico deve essere preservata e protetta.

La decisione della Corte, pertanto, potrebbe avere ripercussioni significative su future controversie in cui il diritto alla libertà di espressione scientifica si scontri con il potere sanzionatorio degli Ordini. Essa chiarisce che, sebbene gli Ordini abbiano il compito di vigilare sulla deontologia professionale, tale vigilanza non può tradursi in una censura delle opinioni e dei contributi scientifici che arricchiscono il dibattito pubblico e accademico.

Ma visto che comunque il dibattito in tema di counseling pare essersi riaperto, vale la pena di fare il punto ad oggi.

Il counseling in Italia è legittimo secondo la Legge 4/2013? Sì, è consentito, a certe condizioni.

 

Cosa dice la Legge 4/2013

La Legge 4/2013 riconosce le professioni non regolamentate, tra cui rientra anche quella del counselor, purché:

  • non si attribuiscano titoli riservati per legge (es. “psicologo”);
  • non si svolgano atti tipici delle professioni regolamentate (es. diagnosi psicologica, trattamento terapeutico).

Quindi: il counselor può esistere come figura professionale autonoma, purché non invada le competenze dello psicologo.

 

Cosa sostiene l’Ordine degli psicologi

Gli Ordini professionali degli psicologi hanno a più riprese sostenuto che il counseling psicologico è un atto tipico riservato agli psicologi (L. 56/1989). Ritengono che l’attività dei counselor sia una sovrapposizione pericolosa, che mette a rischio la salute delle persone e l’integrità della professione psicologica. Per questo hanno presentato ricorsi legali, soprattutto contro associazioni come AssoCounseling o CNCP.

 

Cosa hanno detto i Tribunali

2015: TAR Lazio: dà ragione agli psicologi, escludendo AssoCounseling dall’elenco ministeriale.

2019: Consiglio di Stato: annulla la sentenza del TAR e reintegra AssoCounseling. Riconosce la legittimità del counseling non clinico e non terapeutico, purché resti distinto dalla psicoterapia.

 

2016/2018 – Sintesi comparata delle tre più rilevanti sentenze sul counseling

SENTENZA

GIURISDIZIONE

OGGETTO

PRINCIPI
STABILITI

IMPLICAZIONI
PER IL COUNSELING

39339/2017Corte di Cassazione
Sezione Penale
Caso Arkeon: seminari di crescita personale considerati attività psicologica abusivaL’attività è abusiva se incide sulla sfera psichica con intento di modificarla, anche senza strumenti tipici della psicologia.
Conta l’effetto e l’intenzione, non solo il mezzo usato.
⚠️ Rischio di reato se il counseling produce effetti assimilabili a una “cura” psicologica. Serve cautela nel contenuto degli incontri.
16562/2016Corte di Cassazione
Sezione Penale
Counseling psicologico esercitato da non psicologoIl counseling a contenuto psicologico rientra nelle attività riservate dalla L. 56/1989 agli psicologi.
Non serve una diagnosi: è sufficiente l’intento di influire sulla psiche.
⚠️ Il counseling con finalità terapeutica o psicologica è riservato agli iscritti all’Ordine. Il rischio di abuso è concreto.
410/2018TAR ToscanaRicorso su appalto pubblico per counseling non clinicoIl counseling è una professione non regolamentata ai sensi della L. 4/2013.
Non richiede iscrizione all’Ordine né tariffe regolamentate.
✅ Confermata la legittimità del counseling non terapeutico, svolto con finalità di supporto, ascolto e orientamento.

 

Conclusione chiara

✔️ Sì, il counseling è una professione legittima ai sensi della Legge 4/2013,

🚫 ma chi lo esercita deve evitare ogni attività riconducibile alla psicoterapia o alla diagnosi psicologica.

⚠️ Se un counselor: si presenta come psicologo, effettua diagnosi, imposta percorsi terapeutici veri e propri → allora sì, rischia il reato di esercizio abusivo della professione.

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