Green pass e formazione in counseling: tutto quello che c’è da sapere

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Green pass e formazione in counseling: tutto quello che c’è da sapere

Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e meglio conosciuto come “Decreto Green Pass”, ha introdotto alcune disposizioni relativamente alla gestione e allo svolgimento delle attività economiche.

Come già accaduto in passato con alcuni provvedimenti, l’attuale normativa non dice niente di specifico relativamente a soggetti che erogano formazione privata. In attesa dunque di avere delucidazioni dai Ministeri competenti (stiamo predisponendo, come associazione, delle specifiche richieste al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico), al momento ci basiamo unicamente su questo Decreto-Legge.

L’articolo 1 ha prorogato il così detto “stato di emergenza” fino al 31 dicembre 2021:

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

E questo significa che, per AssoCounseling, fino a tale data la formazione a distanza sarà equiparata in tutto e per tutto a quella in presenza.

L’articolo 3 è certamente il principale di tutto il Decreto-Legge poiché, al suo comma 1, ci dà informazioni precise sulla così detta certificazione verde e sul suo obbligo. È obbligatorio possedere il Green Pass per accedere (tra le altre cose) a:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.

Alla luce di questo possiamo fare alcune considerazioni:

1) Tutti i soggetti (a prescindere dalla loro natura giuridica) che si appoggiano oppure operano all’interno di centri sociali, sportivi, palestre, centri benessere, etc. per erogare la formazione, se l’attività è svolta al chiuso, hanno sempre l’obbligo di richiedere il green pass.

2) Solo i soggetti la cui natura giuridica è quella di associazione (associazioni senza fine di lucro, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, associazioni sportivo-dilettantistiche, associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc.), se l’attività è svolta al chiuso, hanno sempre l’obbligo di richiedere il green pass.

3) Tutti i soggetti (a prescindere dalla loro natura giuridica) che intendono organizzare un convegno o un congresso, se l’attività è svolta al chiuso, hanno sempre l’obbligo di richiedere il green pass.

4) I soggetti la cui natura giuridica è diversa da quella di associazione (srl, ditte individuali, sas, cooperative, etc.), se erogano la formazione nei propri locali, anche se l’attività è svolta al chiuso, non hanno l’obbligo di richiedere il green pass.

Le nostre richieste di chiarimenti ai Ministeri verteranno proprio su quest’ultimo punto ovvero se l’obbligo del green pass sia tale a prescindere dalla natura giuridica del soggetto erogante.

Ne approfittiamo per alcune altre informazioni:

Esclusioni: non sono tenuti ad esibire la certificazione coloro che ne sono esclusi in virtù di un apposito certificato medico (che va esibito).

Controllo: il controllo della certificazione è sotto la responsabilità del titolare (=rappresentante legale) o al gestore del servizio, come specificato all’articolo 3, comma 4:

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

Modifiche alla documentazione presente nella struttura: per coloro che hanno l’obbligo di verifica della certificazione verde, ricordiamo che questo Decreto-Legge implica la modifica dei protocolli anti contagio (in relazione alle modalità di accesso alla struttura) nonché la modifica della informativa al trattamento dei dati personali.

Ricordiamo infine che AssoCounseling ha attiva una specifica convenzione con un soggetto preposto alla predisposizione di tutta la documentazione (maggiori info qui).

In attesa di sviluppi normativi o di chiarimenti da parte dei soggetti preposti, invitiamo comunque anche i soggetti diversi dalle associazioni ad adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i rischi per i discenti e il personale docente.

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